N36 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo soppresso dall'art. 6, comma 1, della L.R. 07/05/2002, n. 5, così recitava:

"Art. 35 - Fondo speciale per l'incentivazione alle dimissioni volontarie dal servizio

1. Allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui al primo comma del precedente art. 34 e nell'ambito degli interventi per la promozione, lo sviluppo dell'imprenditorialità e per il sostegno dell'occupazione, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare incentivi finanziari agli Enti di formazione professionale, nei limiti del 5% degli impegni di spesa relativi a Piani annuali di F.P. e limitatamente al quinquennio 1995/99, in rapporto al numero degli Operatori dimessi dall'Albo regionale di cui al precedente articolo 26 almeno un quinquennio prima del termine stabilito per il pensionamento obbligatorio.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale le modalità, i criteri di parametrazione delle situazioni incentivanti ed i relativi piani di finanziamento."

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