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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 29 - Fondo speciale per il personale degli enti convenzionati
1. Allo scopo di assicurare correttezza nelle procedure di erogazione delle risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese per la retribuzione, e oneri connessi, del personale dipendente dagli enti di cui all'art. 5 lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la Giunta regionale è autorizzata a disporre anticipazioni secondo le modalità specificate nei successivi commi.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo concernono il solo personale dipendente dagli enti di cui al comma 1, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, impiegato e da impiegare in attività formative e dl supporto comunque autorizzate e finanziate dalla Regione.
3. All'inizio di ciascun anno la Giunta regionale trae ordini di pagamento per costituire un fondo presso la tesoreria regionale, a valere sugli stanziamenti di competenza dei capitoli di spesa concernenti la formazione professionale.
4. L'entità massima del fondo è determinata dalla stessa Giunta per l'ammontare del 60% delle spese per il personale, determinato nella misura del 70% dell'entità dei piani, programmi e progetti deliberati nell'esercizio precedente.
5. I movimenti di anticipazione dal fondo costituito ai sensi del precedente comma 3 sono disposti traendo titoli di spesa sull'apposito capitolo sussistente nelle partite di giro dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
6. Ad avvenuta definizione dei programmi e dei provvedimenti riguardanti le attività annuali di cui al comma 2 del presente articolo, si provvede, con i vari atti di impegno e liquidazione, a reintegrare le somme anticipate, accertando e riscuotendo gli importi al capitolo corrispondente delle partite di giro dello stato di previsione dell'entrata.
7. L'Istituto tesoriere è autorizzato ad effettuare anticipazioni sul fondo a favore degli enti di cui al comma 1, sulla base di titoli di spesa tratti a seguito di ordinanza del Presidente della Giunta regionale.
8. Le anticipazioni sono disposte entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno e debbono essere sistemate, nei modi indicati nei precedenti comma 5 e 6, entro il 31 dicembre dello stesso anno, se del caso anche con ricorso a procedure coattive.
9. Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno le attività corsuali e di supporto proposte o affidate agli enti di cui alla presente legge non risultino ancora autorizzate, gli enti medesimi possono beneficiare dell'anticipazione riferita all'ammontare delle attività autorizzate nell'anno precedente nei limiti però del 50% rispetto a quelli fissati dal precedente comma 4.
10. Gli enti concorderanno le modalità di gestione del servizio di tesoreria con l'istituto di credito presso il quale verranno accreditate le anticipazioni e le successive erogazioni ordinarie."
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