N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 11, della L.R. 23/05/2022, n. 7, così recitava:

"Art. 19 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque eserciti l'attività artigiana senza l'iscrizione della qualifica nel Registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00.

2. Chiunque ometta di richiedere la cancellazione della qualifica artigiana nel Registro delle imprese per l'avvenuta perdita dei requisiti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00.

3. Chiunque ometta di comunicare le modificazioni nella partecipazione dei soci all'attività dell'impresa è punito con la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.000,00.

4. Chiunque presenti, ai fini dell'iscrizione, modificazione o cancellazione, dichiarazioni non veritiere è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.500,00, fatte salve le responsabilità penali previste dalla normativa vigente.

5. Chiunque adotti una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, quale ditta, insegna o marchio, in mancanza dell'iscrizione della qualifica artigiana nel Registro delle imprese, è punito con la sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 2.500,00, fatte salve le responsabilità penali previste dalla normativa vigente.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono accertate ed irrogate dalla Camera di Commercio. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni sono destinate per una quota non eccedente il settanta per cento alla Camera di Commercio, per la copertura dei costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni amministrative ad esse delegate, e per una quota non eccedente il trenta per cento ai Comuni per l'attività istruttoria da essi resa."

Dalla redazione