N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 10, della L.R. 23/05/2022, n. 7, così recitava:

"Art. 18 - Ricorsi

1. Contro i provvedimenti della Camera di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione della qualifica artigiana delle imprese iscritte nella 'sezione speciale' del Registro delle Imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente Commissione regionale per l'artigianato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione.

2. I ricorsi in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato sono regolati dalle norme del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni per la semplificazione dei procedimenti in materia dei ricorsi amministrativi. Pertanto, decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la Commissione regionale per l'artigianato abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente."

Dalla redazione