Articolo abrogato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 23/05/2022, n. 7, così recitava:

"Art. 11 - Funzioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

1. Sono attribuite alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di seguito denominata Camera di Commercio, le funzioni amministrative attinenti all'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. La Camera di Commercio annualmente, entro il 31 gennaio, trasmette alla Regione una dettagliata relazione con relativi elenchi sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni effettuate in relazione alle imprese artigiane."

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