Titolo modificato dall'art. 4, comma 6, della L.R. 27/11/2008, n. 34.

In seguito, l’art. 35, comma 1, della L.R. 30/11/2023, n. 19 ha abrogato la presente legge, a decorrere dal 01/01/2024, ad eccezione delle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 3 e della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5.

Il titolo così recitava:

“TITOLO VIII - Disposizioni in materia di protezione delle bellezze naturali

Articolo 61 - Organi comunali

1. I consigli comunali deliberano in ordine alla individuazione degli organi competenti per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge.

2. Abrogato

3. I provvedimenti emessi sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio del comune con la specificazione dei titolari e delle località interessate.

4. I provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 6 della presente legge costituiscono presupposto inderogabile di quelli successivi ed autorizzativi di competenza comunale in relazione agli immobili e alle località oggetto di tutela paesistica.

 

Articolo 62 - Pareri della soprintendenza

1. Ferma l'obbligatorietà dei pareri sancita ai sensi e per gli effetti della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nessun altro parere in materia di tutela ambientale e paesistica è richiesto agli organi e uffici periferici del ministero per i beni culturali e ambientali; le disposizioni legislative, regolamentari o procedimentali eventualmente difformi cessano di avere applicazione nel territorio della regione Marche.

 

Articolo 63 - Elenchi delle cose e località da sottoporre a tutela

1. Gli elenchi delle cose e delle località da sottoporre a tutela sono predisposti dal comitato regionale per il territorio di cui all'articolo 54.

2. Gli elenchi di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 1497/1939 sono approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e notificati ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge.

3. Gli elenchi di cui ai punti 3) e 4) dell'articolo 1 della legge 1497/1939 sono trasmessi ai comuni per la pubblicazione e successivamente approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che decide contestualmente sulle eventuali opposizioni e osservazioni presentate, ai sensi degli articoli 2, ultimo comma e 3 della legge medesima. Tali elenchi sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Gli elenchi approvati ai sensi dei commi 2 e 3 sono definitivi.

5. Gli enti locali e le altre istituzioni, i cittadini e le organizzazioni sociali, possono inoltrare alla Regione proposte e osservazioni in relazione ai vincoli da istituire, alle loro modificazioni e in generale in ordine alla tutela dell'ambiente.

6. La Regione assicura la partecipazione dei soggetti di cui al comma 5 nel procedimento amministrativo di istituzione e modificazione dei vincoli, nonché nella fase della programmazione degli interventi.

 

Articolo 64 - Piani territoriali paesistici

1. La giunta regionale predispone i piani territoriali paesistici dopo aver acquisito il parere obbligatorio del comitato regionale per il territorio di cui all'articolo 54 e sentiti i comuni interessati.

2. Per la pubblicazione e il deposito si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 1497/1939.

3. I piani territoriali paesistici sono approvati dal consiglio regionali e pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione. Tale approvazione ha carattere definitivo.

 

Articolo 65 - Rinvio a norme statali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e al RD 3 giugno 1940, n. 1357, intendendosi sostituita al "ministro" o "ministero" la "giunta regionale".

 

Articolo 66 - Proventi delle sanzioni

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4 del precedente articolo 6 sono utilizzati dai comuni per il finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni loro delegate con il predetto articolo.”

Dalla redazione