Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.R. 24/02/1997, n. 18 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, della L.R. 16/08/2001, n. 19.

In seguito, l’art. 35, comma 1, della L.R. 30/11/2023, n. 19 ha abrogato la presente legge, a decorrere dal 01/01/2024, ad eccezione delle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 3 e della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5.

La lettera così recitava:

“a) l'espressione dei pareri di cui all'articolo 26 sugli strumenti urbanistici generali comunali, sui regolamenti edilizi e sulle relative varianti, sugli strumenti urbanistici attuativi in variante agli strumenti urbanistici comunali, non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 15, comma 5;”.

Dalla redazione