Articolo modificato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 24/02/1997, n. 18; dall’art. 5, comma 1, della L.R. 18/04/2019, n. 8; dall’art. 1, comma 1, della L.R. 30/12/2019, n. 43 e, successivamente, dall'art. 1, comma 2, della L.R. 16/08/2001, n. 19.

La Sent. Corte Cost. 29/07/2005, n. 343 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevedeva che copia dei piani attuativi, per i quali non era prevista l'approvazione regionale, fosse stata trasmessa dai comuni alla Regione (o alla Provincia delegata).

In seguito, l’art. 35, comma 1, della L.R. 30/11/2023, n. 19 ha abrogato la presente legge, a decorrere dal 01/01/2024, ad eccezione delle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 3 e della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5.

L’articolo così recitava:

“Articolo 4 - Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative in materia di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi

1. I piani particolareggiati di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, gli strumenti urbanistici previsti e disciplinati da norme speciali o particolari dello Stato o della Regione, i piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, i piani per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, i piani di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni sono adottati e approvati in via definitiva dalla giunta comunale se conformi al PRG o qualora soddisfino le condizioni previste dalla procedura del comma 5 dell'articolo 15; negli altri casi sono adottati e approvati dal consiglio comunale, con le modalità previste dall'articolo 26.

2. Sugli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 è soppressa ogni autorizzazione o approvazione da parte di organi o uffici della Regione previste da disposizioni statali e regionali.

3. Gli strumenti urbanistici attuativi relativi a zone, totalmente o parzialmente, tutelate ai sensi del titolo II del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, sono approvati in via definitiva dal Consiglio comunale, previa espressione da parte della Provincia dei pareri di cui all'articolo 26.

4. I comuni che hanno adeguato lo strumento urbanistico generale alle indicazioni del PPAR, provvedono anche all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 3.”

Dalla redazione