Titolo modificato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 23/11/2011, n. 22.

In seguito, l’art. 35, comma 1, della L.R. 30/11/2023, n. 19 ha abrogato la presente legge, a decorrere dal 01/01/2024, ad eccezione delle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 3 e della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5.

Il titolo così recitava:

TITOLO IX - Concessione edilizia

Articolo 67 - Concessione gratuita per gli imprenditori agricoli a titolo principale

1. La lettera a) dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è applicata nel modo seguente:

"nelle opere di cui al punto a) dell'articolo 9 predetto sono compresi gli accessori agricoli e gli impianti agricoli per la produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli realizzati da imprenditori agricoli a titolo principale o da imprenditori agricoli associati. In caso diverso il concessionario è tenuto alla corresponsione del contributo di cui alla tabella g) del regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6 "Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione".

 

Articolo 68 - Limiti alle concessioni in deroga

1. Il nulla - osta di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3, non può essere concesso:

a) per concessioni in deroga ricadenti nelle zone omogenee A previste dall'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444;

b) abrogata

c) per concessioni in deroga alle disposizioni del PPAR, del PIT e dei PTC immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 13.

2. Tale nulla-osta, in ogni caso, può essere concesso soltanto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la facoltà di rilasciare concessioni in deroga sia prevista dai regolamenti edilizi o dagli strumenti urbanistici comunali;

b) la concessione in deroga riguardi impianti ed opere pubbliche o di interesse pubblico, ove quest'ultimo sia circostanziatamente motivato;

c) il volume o la superficie utile assentiti non superino del 10% il corrispondente valore stabilito dagli indici di fabbricabilità per la zona interessata;

d) non ostino ragioni di natura ambientale ed architettonica.

 

Articolo 69 - Mancato rilascio della concessione

1. Eccettuato il caso in cui si applica l'istituto del silenzio assenso, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, corredata di tutta la documentazione necessaria, ovvero della presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti a integrazione dei progetti presentati o a dimostrazione degli impegni assunti da parte del richiedente, qualora il sindaco non abbia espresso le proprie determinazioni sulla domanda, il richiedente ha facoltà di presentare ricorso al presidente della provincia.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, il presidente della provincia invita formalmente il sindaco a pronunciarsi sulla domanda, sentita la commissione edilizia, nei successivi trenta giorni.

3. Scaduto inutilmente il termine assegnato, la provincia nomina un commissario "ad acta", che si pronuncia sulla domanda di concessione entro trenta giorni dalla data della nomina.

 

Articolo 70 - Decadenza della concessione

1. Il rilascio della concessione edilizia è comunicato dal sindaco, con lettera raccomandata, corredata da ricevuta di ritorno, al richiedente il quale è tenuto a ritirare la concessione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, dopo aver assolto agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 10/1977, nonché a iniziare i lavori entro un anno dalla scadenza del termine suddetto.”

Dalla redazione