Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

Art. 3 - Modifica alla L.R. 22/2009

1. Il comma 8-ter dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è sostituito dal seguente:

“8-ter. Gli interventi previsti in questo articolo costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'ultimo periodo della lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 3 del D.P.R. 380/2001.”.”

Dalla redazione