Articolo abrogato dalla L.R. 17/12/2019, n. 40, così recitava:

“Art. 11 - (Alloggio e prima colazione a bordo di unità da diporto – boat & breakfast)

1. Il servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario e per periodi ricorrenti stagionali può essere offerto anche a bordo di unità da diporto stabilmente ormeggiate in porto (boat & breakfast), in regola con le prescrizioni in materia di iscrizione nei pubblici registri e con la normativa in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio delle medesime unità da diporto.

2. È in ogni caso esclusa la possibilità che l’unità da diporto adibita a boat & breakfast sia contestualmente utilizzata per la navigazione.

3. L’attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non più di quattro cabine per un massimo di otto posti letto ed è subordinata ad una comunicazione di inizio attività, con l’indicazione del periodo in cui l’attività non è esercitata.

4. Le imbarcazioni devono essere dotate di casse stagne per il recupero dei liquami ed essere conformi alle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto).

5. Coloro che esercitano l’attività di cui al comma 1 assicurano il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l’uso di una cucina domestica. Garantiscono altresì che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.

6. L’esercizio dell’attività di boat & breakfast non costituisce una delle attività disciplinate dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172).

7. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco delle attività previste da questo articolo.”

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