Articolo sostituito dall’art. 10, comma 1, della L.R. 13/04/2015, n. 16.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 15/07/2016, n. 178 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della L.R. 13/04/2015, n. 16, nella parte in cui modificava il presente articolo, sostituendo, all’espressione originaria «ovvero di ogni altra trasformazione», la diversa espressione «e di ogni trasformazione».

In seguito, il presente articolo è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, della L.R. 25/11/2016, n. 26.

Dalla redazione