Articolo abrogato dall'art. 7, comma 69, della L.R. 03/04/2015, n. 13, così recitava:

“Art. 13 - (Funzioni delle Comunità montane) — 1. Le Comunità montane concorrono alla realizzazione degli interventi di protezione civile sulla base dei programmi di cui all'articolo 5 e dei piani di cui agli articoli 6 e 12. Esse in particolare:

a) forniscono dati e informazioni utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi e dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione;

b) collaborano con proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione dei programmi e piani regionali e provinciali di previsione, prevenzione ed emergenza;

c) contribuiscono alla fase di pronto intervento mettendo a disposizione delle competenti autorità strutture, mezzi e attrezzature.

2. Le Comunità montane possono assumere l'esercizio di funzioni comunali anche per le attività di protezione civile, e predispongono, in accordo con i Comuni interessati e con la Provincia, i relativi piani.”

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