Articolo abrogato dalla L.R. 09/05/2019, n. 10, così recitava:

“Art. 10 - (Seppellimento degli animali)

1. Il Comune può autorizzare al di fuori dell'area cimiteriale di cui all'articolo 9, comma 2, la realizzazione e l'uso di aree e spazi per l'inumazione e l'eventuale cremazione di animali da affezione, secondo le indicazioni del regolamento regionale di cui all'articolo 11.”

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