Comma abrogato dalla L.R. 13/04/2015, n. 16. Il comma 1 dell’articolo 7 così recitava: “1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 27/2009 è inserita la seguente:

“i bis) parco commerciale, gli esercizi commerciali collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, hanno un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche;”.”

Dalla redazione