Articolo abrogato dalla L.R. del 25/11/2013 n. 42. L’articolo 18 così recitava: “Art. 18 - (Proroga dei termini relativi al Piano di tutela delle acque) - 1. Sono prorogati al 31 maggio 2013 i termini stabiliti dalle seguenti disposizioni delle Norme tecniche di attuazione di cui al Piano di tutela delle acque (PTA), approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale del 26 gennaio 2010, n. 145:

a) articolo 29, comma 9; comma 13, limitatamente al termine del 31 dicembre 2011; comma 15 e comma 17;

b) articolo 41, comma 14 e comma 15, primo periodo;

c) articolo 42, comma 2 e comma 3;

d) articolo 80, comma 1, lettere b), c) e d).

2. Il termine stabilito dall’articolo 41, comma 16, secondo periodo, delle Norme tecniche di attuazione di cui al PTA è rideterminato in due anni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento regionale previsto nel primo periodo del medesimo comma 16.”

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