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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 22 così recitava:
“Art. 22 - (Modifiche alla l.r. 20/2000)
1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) sono soppresse le parole: ", sentita la Commissione consiliare competente,".
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 20/2000 è aggiunta la seguente:
"b bis) definisce le modalità di integrazione tra le strutture pubbliche e private, con particolare riferimento all'utilizzo di personale dipendente delle Aziende del servizio sanitario regionale da parte delle strutture private, nell'ambito di specifiche convenzioni tra queste ultime e le Aziende;".
3. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 20/2000 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e compatibilmente con i vincoli di programmazione economico-finanziaria derivanti dagli accordi con lo Stato.".
4. All'articolo 23 della l.r. 20/2000 sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"2 bis. Nel rispetto dei limiti fissati dalla Giunta regionale, la definizione puntuale delle prestazioni oggetto di accordo è negoziata dalle singole strutture con l'Azienda sanitaria, entro trenta giorni dal recepimento dell'accordo sottoscritto a livello regionale o, in mancanza, del relativo atto di indirizzo. La mancata sottoscrizione di tali ulteriori accordi determina la sospensione dei pagamenti a carico del servizio sanitario regionale nei confronti delle strutture inadempienti.
2 ter. Fino alla stipulazione dei nuovi accordi, continuano a valere gli ultimi accordi stipulati.".
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale effettua la ricognizione delle strutture sanitarie che erogano prestazioni di medicina di laboratorio, autorizzate ed accreditate ai sensi della l.r. 20/2000, al fine di verificarne i requisiti in rapporto alle varie tipologie stabilite con la deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2000, n. 2200.”
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