Articolo abrogato dalla L.R. del 28/07/2009 n.18. L’articolo 12 così recitava: “1. Nelle more di emanazione dei decreti ministeriali indicati all'articolo 90, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), la Giunta regionale adotta apposito regolamento di disciplina delle modalità applicative dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla legge medesima.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere che la riscossione dell'imposta e il controllo dei versamenti siano effettuati anche tramite le società di gestione degli aeroporti o i fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile), sulla base di apposite convenzioni.

3. I termini per l'effettuazione dei versamenti ancora dovuti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono prorogati fino alla prima scadenza successiva a tale data.”

Dalla redazione