Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 02/08/2006, n. 11, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 della stessa legge, così recitava:

“Art. 7 (Aree di riserva naturale)

Nell'ambito del piano di cui al secondo comma del precedente art. 2 sono delimitate le aree da sottoporre a riserva naturale.

Il territorio compreso nelle riserve naturali è sede di attività di studio e rilevazione scientifica, di didattica naturalistica ed ambientale, di salvaguardia attiva dell'ambiente con particolare riguardo al paesaggio, al suolo, alla flora, alla fauna, alle coltivazioni.

Nella riserva sono consentiti interventi:

a) di difesa del suolo e di tutela idrogeologica con particolare riguardo alla conservazione di ambienti naturali, del paesaggio, delle colture agricole e degli usi silvo-pastorali;

b) di cura dei boschi e della macchia, ivi compresa la sistemazione dei sentieri pedonali e le altre misure volte a consentire una fruizione pubblica controllata di essi;

c) di ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 21, lettere a), b) e c), della L. 5 agosto 1978, n. 457, degli edifici esistenti, nonché quelli volti a consentire l'utilizzazione esclusivamente agrituristica o silvoturistica di strutture immobiliari esistenti, anche attualmente a destinazione non residenziale.

Il piano paesistico detta, per la parte di territorio compresa nella riserva naturale, prescrizioni conformi alle disposizioni dei commi precedenti e attuative di esse.

Nella riserva naturale non è consentito l'esercizio della caccia. Nel restante territorio dell'area del parco l'attività venatoria sarà regolamentata dalla Regione, sentite le organizzazioni venatorie e naturalistiche più rappresentative.

La Regione definisce mediante apposita convenzione con l'autorità militare competente le procedure di consultazione preventiva volte ed assicurare che le opere militari vengano realizzate con il minimo pregiudizio per l'ambiente naturale.”

Dalla redazione