Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, del Regolam. R. 04/12/2004, n. 11 e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, della L.R. 02/08/2006, n. 11, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 della stessa legge, così recitava:

“Art. 5 (Comitato scientifico)

Fino all'approvazione di una disciplina organica sui parchi, le funzioni di comitato scientifico per i parchi istituiti dalla Regione sono svolte dalla commissione dei beni ambientali di cui all'art. 8 della L.R. 21 agosto 1984, n. 24 integrata da cinque esperti nei settori delle scienze naturali ed ambientali:

a) un botanico esperto in gestione della vegetazione scelto tra una terna indicata dagli istituti di botanica delle università marchigiane;

b) uno zoologo esperto in gestione della fauna scelto tra una terna indicata dagli istituti di ricerca di zoologia delle università marchigiane;

c) un esperto in conservazione dell'ambiente naturale scelto tra una terna indicata delle associazioni naturalistiche delle Marche nazionalmente riconosciute;

d) un ecologo scelto tra una terna indicata dalla società italiana di ecologia;

e) un esperto in biologia marina scelto tra una terna indicata dagli istituti di ricerca operanti nelle Marche.

Il comitato scientifico esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi del consorzio.

Nell'ambito dell'area di cui al precedente art. 2 le funzioni attualmente esercitate dalla commissione regionale di cui all'art. 8 della L. n. 24 del 1984 sono attribuite al comitato scientifico.

Le decisioni attinenti l'assetto territoriale e ambientale del parco sono sottoposte a preventivo parere del comitato scientifico che deve fornirlo entro trenta giorni, mentre, per quanto riguarda l'esame della proposta dei piani, dei regolamenti d'uso e dei piani di gestione, il termine è elevato a sessanta giorni.

Decorsi tali termini il parere del comitato scientifico s'intende favorevole.”

Dalla redazione