Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 02/08/2006, n. 11, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 della stessa legge, così recitava:

“Art. 20 (Norme transitorie di salvaguardia)

Fino all'approvazione del piano paesistico di cui al precedente art. 2, non sono consentite varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nella zona delimitata ai sensi del precedente art. 2, fatte salve quelle che prevedono le riduzioni delle previsioni insediative.

In tutto il territorio dei comuni interessati, è fatto divieto di aprire cave.”

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