Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 02/08/2006, n. 11, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 della stessa legge, così recitava:

“Art. 18 (Danno ambientale di minima entità)

In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuna l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o che non comportino danno ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 100.000 a lire 500.000.

In caso di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, la sanzione può essere ulteriormente ridotta fino a lire 50.000.”

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