Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 02/08/2006, n. 11, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 della stessa legge, così recitava:

“Art. 13 (Espropriazioni)

Il consorzio promuove l'espropriazione di terreni o di immobili necessari per la realizzazione delle finalità del parco, ai sensi e secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia.

Il consorzio può acquisire beni immobili anche in base a rapporti contrattuali e, in generale, stipulare contratti e accordi, nonché mutui, per la realizzazione delle finalità del parco.”

Dalla redazione