Comma abrogato dalla L.R. 03/08/2020, n. 43.

Il comma 1 dell’articolo 6 così recitava:

“1. In via provvisoria e per la sola durata della stagione estiva 2020 i Comuni possono autorizzare l’utilizzo delle aree delle singole concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricettivo rimodulando la distribuzione degli spazi sempre nell’ambito dell’oggetto della concessione, consentendo allestimenti con arredi mobili precari, poggiati e non fissati al suolo, senza apportare alterazioni sostanziali al complesso della concessione o modifiche nell’estensione della zona demaniale. Tali autorizzazioni hanno validità fino al termine del periodo dello stato di emergenza e sono considerate variazioni della concessione ammesse in quanto rientranti nella disposizione dell’articolo 24 del Codice della Navigazione ed in quanto già rilasciate per usi turistico e ricettivi.”

Dalla redazione