N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 09/05/2011 n.9. L’articolo 31 così recitava: “1. Alla lettera b) del comma 1 e al comma 2 dell’art. 4 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale) dopo le parole “impatto ambientale” è inserita la seguente: “interprovinciale”.

2. Dopo l’art. 10 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è inserito il seguente:

“Art. 10 bis (Autorizzazione regionale)

1. Per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali la valutazione di impatto ambientale (VIA) è di competenza regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 7/2004, la Regione assume anche la competenza al rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e quella relativa al rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) prevista dall’articolo 213 del d.lgs. 152/2006. In ogni caso, la VIA è di competenza regionale qualora l’impianto sia situato ad una distanza pari o inferiore a 5 km dal confine provinciale.

2. Per le ipotesi di cui al comma 1, la Giunta regionale, di concerto con le Province interessate, emana apposite linee guida contenenti i criteri per l’individuazione dei possibili siti alternativi.”

Dalla redazione