Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“Art. 3 - (Modifica all’articolo 9 della l.r. 22/2009)

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2009 le parole: “non oltre il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole: “non oltre il 31 dicembre 2022”.”

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