Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“Art. 2 - (Modifica all’articolo 4 della l.r. 22/2009)

1. Il comma 9-bis dell’articolo 4 della l.r. 22/2009, come introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2, è sostituito dal seguente:

9-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 36 del d.p.r. 380/2001 si applicano anche agli interventi previsti da questa legge e realizzati senza titolo abilitativo o in difformità da esso, ma che risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi interventi sia al momento della presentazione della relativa domanda.”.”

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