Ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 20/02/2017, n. 5 il riferimento all’art. 8 si intende fatto a esclusione della disposizione di cui alla lettera m) del comma 2 del medesimo articolo, trattandosi di funzione fondamentale, come tale non ricompresa nel riordino operato con la suddetta legge regionale.

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