Articolo abrogato dall'art. 76, comma 2, della L.R. 11/07/2006, n. 9, così recitava:

“Art. 33 - Interventi nel settore ricettivo-alberghiero

1. Per l'anno 1998 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a carico del capitolo 3232215 dello stato di previsione della spesa.

2. Lo stanziamento è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi nella misura massima del 3 per cento a favore dei soggetti che realizzano opere di riqualificazione dell'offerta turistico alberghiera con priorità per le opere di adeguamento alla normativa CEE, alle norme di sicurezza nonché a quelle di abbattimento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda gli interventi previsti all'articolo 3, lettere da a) ad h) della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33 e successive modifiche nonché priorità alle opere di trasformazione per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere i) ed l) del medesimo articolo. Per tutti gli interventi ammissibili si darà comunque precedenza a quelli ricadenti in località che non beneficiano di altre provvidenze concedibili per le medesime finalità.

3. Le norme dettate dalla L.R. 28 ottobre 1991, n. 33 e dalla L.R. 12 aprile 1995, n. 42, non incompatibili con quanto dettato dal presente articolo, si rendono applicabili per l'espletamento del procedimento amministrativo di concessione dei relativi contributi.

4. L'onere complessivo per gli anni dal 1998 al 2007 ammonta a lire 5.000 milioni.”

Dalla redazione