Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

Art. 6 - Modifica alla l.r. 22/2009

1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è sostituito dal seguente:

“7. Nei casi di interventi di demolizione e ricostruzione disciplinati da questo articolo, la distanza dai confini e dai fabbricati è quella prevista dal comma 1-ter dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).”.”

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