Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“Art. 1 - (Modifica all’articolo 15 della l.r. 34/1992)

1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) sono aggiunte le seguenti parole: “I termini previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 30 sono ridotti rispettivamente a 20 giorni e 50 giorni.”.”

Dalla redazione