Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“Art. 13 - (Modifica alla l.r. 34/1992)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è inserito il seguente:

“3-bis. Le funzioni di cui al comma 3 sono di competenza della Regione qualora l’intervento interessi il territorio di più Province e della Provincia qualora l’intervento interessi il territorio di due o più Comuni della stessa.”.”

Dalla redazione