Articolo abrogato dall’art. 28, comma 2, della L.R. 26/03/2012, n. 3, così recitava:

Art. 7 - Modifiche all'articolo 19 della L.R. n. 7/2004

1. La rubrica dell'articolo 19 della L.R. n. 7/2004 è sostituita dalla seguente: "(Linee guida)".

2. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 7/2004 le parole: "regolamento di attuazione" sono sostituite dalle parole: "linee-guida approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare," e la parola: "prioritariamente" è sostituita dalle parole: "in particolare".

3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 7/2004 è aggiunta la seguente:

"d-bis) gli aspetti tecnici relativi agli impianti di tipo solare fotovoltaico e solare termico nonché gli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento individuati negli allegati alla presente legge.".”

Dalla redazione