Articolo abrogato dall’art. 28, comma 2, della L.R. 26/03/2012, n. 3, così recitava:

Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 7/2004

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 7/2004 è aggiunta la seguente:

"e-bis) autocertificazione nella quale il proponente attesta che la suddetta documentazione è la stessa depositata ed inoltrata ai sensi del comma 2.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 7/2004 è inserito il seguente:

"1-bis. Una copia dei documenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è resa dal proponente su supporto informatico.".

3. Il comma 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 7/2004 è sostituito dal seguente:

"2. La documentazione progettuale è depositata dal proponente presso l'autorità competente e i Comuni interessati e inoltrata all'ARPAM e al Corpo forestale dello Stato territorialmente competenti.".

4. Il comma 9 dell'articolo 6 della L.R. n. 7/2004 è abrogato.”

Dalla redazione