Articolo abrogato dall’art. 28, comma 2, della L.R. 26/03/2012, n. 3, così recitava:

Art. 4 - Modifica all'articolo 5 della L.R. n. 7/2004

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della L.R. n. 7/2004 è sostituito dal seguente:

"3. Le spese per le istruttorie relative ai procedimenti disciplinati dalla presente legge a carico del proponente sono fissate forfettariamente nella misura pari allo 0,7 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, determinato secondo le modalità indicate nelle linee-guida di cui all'articolo 19 e sono destinate nel seguente modo:

a) lo 0,5 per mille all'autorità competente, per la dotazione di risorse umane e strumentali destinate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge;

b) lo 0,2 per mille è ripartito, secondo le modalità indicate nelle linee-guida di cui all'articolo 19, tra l'ARPAM ed il Corpo forestale dello Stato, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche a supporto dell'autorità competente.".”

Dalla redazione