Articolo abrogato dall’art. 28, comma 2, della L.R. 26/03/2012, n. 3, così recitava:

Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della L.R. n. 7/2004

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 7/2004 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'autorità competente svolge le procedure di cui alla presente legge relative agli interventi compositi con un unico procedimento amministrativo. Nel caso in cui un intervento composito rientri sia tra quelli di competenza provinciale sia tra quelli di competenza regionale, le procedure di cui alla presente legge sono svolte dalla Regione.".”

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