Comma abrogato dalla L.R. 02/07/2020, n. 28, così recitava:

“1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), è aggiunto il seguente:

"1-bis. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'ammissione e la partecipazione delle imprese turistiche alle manifestazioni fieristiche di cui alla lettera d) del comma 1, stabilendo, in particolare, l'entità della quota di compartecipazione alle spese sostenute per le manifestazioni stesse. L'importo di tale quota non può comunque superare il venticinque per cento del costo complessivo dell'iniziativa sostenuto dalla Regione, ripartito per il numero delle imprese partecipanti.".”

Dalla redazione