Articolo abrogato dalla L.R. 30/09/2016, n. 21.

L’articolo 12 così recitava:

“Art. 12 - (Modifiche alla l.r. 20/2000)

1. Al comma 5 dell’articolo 24 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), le parole: “entro dodici mesi dal ricevimento della domanda” sono soppresse.

2. Al comma 8 dell’articolo 24 della l.r. 20/2000, le parole: “dall’articolo 7” sono sostituite dalle parole: “dagli articoli 7 e 8”.

3. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 20/2000 le parole: “, comma 6,” sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “Alle strutture pubbliche non si applica, in caso di ampliamento, trasformazione e trasferimento, quanto previsto dall’articolo 16.”

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