Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“Art. 27 - (Modifica alla l.r. 22/2009)

1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22  (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole: “È consentito il mutamento della destinazione d’uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, non più utilizzati prima del 1° gennaio 2007, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all’articolo 3 del d.m. 1444/1968 , ovvero l’intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16  (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate)” sono sostituite dalle seguenti: “È consentito il mutamento della destinazione d’uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici, che sia garantito il rispetto degli standard urbanistici di cui all’articolo 3 del d.m. 1444/1968 che, nel caso di edifici aventi destinazione produttiva, commerciale o direzionale, gli stessi non risultino utilizzati prima del 1° gennaio 2007 oppure l’intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate)”.”

Dalla redazione