Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“Art. 1 - (Modifiche all’articolo 4 della Lr. 22/2009)

1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è aggiunto il seguente periodo: “Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte Terza dello stesso Codice, i medesimi interventi sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico elaborato congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004, ovvero dalla disciplina d’uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del Codice, ovvero nei casi e nei limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, destinato a confluire nel piano paesaggistico.”.”

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