Articolo abrogato dall’art. 35, comma 2, della L.R. 30/11/2023, n. 19, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

Art. 21 - (Modifiche alla l.r. 22/2011)

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e alla l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”) le parole: “non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole: “non oltre il 31 dicembre 2014”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 22/2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per tali varianti non si applica quanto stabilito dall’articolo 26 bis, comma 9, della l.r. 34/1992.”.”

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