I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10/12/1953, n. 936, poi di 240 volte dal D.P.R. 30/06/1972, n. 422, sono stati così elevati di 1000 volte dall'art. 20, D.P.R. 20/04/1994, n. 367, che ha altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28/08/1995, n. 359.

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