Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del R.D. 03/06/1940, n. 1344, così recitava:

"Con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col ministro per la grazia e giustizia, può autorizzarsi il personale dei consorzi di bonifica a rogare in forma pubblica amministrativa i contratti, nell'interesse dei consorzi.

L'autorizzazione può esser data soltanto se si tratti di consorzi che abbiano assunto l'esecuzione di opere pubbliche di rilevante importanza e se il personale da autorizzare, oltre alla laurea in legge, abbia conseguito dalla regia scuola di scienze politiche di Padova il diploma di abilitazione all'esercizio delle funzioni amministrative presso i consorzi.

L'agevolazione prevista dal presente articolo è conservata ai consorzi, il cui personale sia stato già autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica."

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