Articolo modificato dall'art. 28, comma 1, del D.P.R. 28/06/1955, n. 771 e, successivamente, abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11/07/1980, n. 753, così recitava:

"Art. 4.

Gli orari dei servizi concessi dal sindaco del Comune e dal presidente della Giunta provinciale sono soggetti alla approvazione della stessa autorità. Nei casi in cui la concessione è demandata al Ministero dei trasporti [18], l'approvazione degli orari spetta all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio.

L'approvazione degli orari di cui al precedente comma si intende implicitamente data dopo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione degli stessi alle autorità rispettivamente competenti, qualora le medesime non abbiano fatto pervenire all'esercente un provvedimento contrario nel termine suindicato."

Dalla redazione