Ai sensi dell'art. 1, comma 890, della L. 29/12/2022, n. 197, le competenze attribuite ai sensi del presente articolo, fermo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del D.L. 24/06/2014, n. 90 (L. 11/08/2014, n. 114), si interpretano come assoggettate al regime di cui all’art. 50, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, nonché escluse dalla disciplina di cui al D. Leg.vo 15/12/1997, n. 446.

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