L'articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 844, il quale all'art. 2 così dispone:

«Art. 2. Gli Avvocati dello Stato collocati a riposo prima del compimento del settantesimo anno di età ed attualmente riassunti ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 1944, n. 166, possono essere mantenuti in servizio, nella predetta posizione, fino al 31 dicembre 1948.

Fino a quest'ultima data possono essere trattenuti in servizio gli Avvocati dello Stato che, successivamente al 31 dicembre 1947, compiono i limiti di età stabiliti per il collocamento a riposo.

Gli Avvocati dello Stato, mantenuti in servizio in virtù del primo e secondo comma del presente articolo sono considerati, in ogni caso, in soprannumero al ruolo dell'Avvocatura dello Stato».

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