Abrogato dall'art. 2, L. 25 marzo 1958, n. 260, così recitava:

“Art. 12. - (Art. 25 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828) — Per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, anche, in sede di opposizione ad ingiunzione, come per quelli che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o sindacali, od innanzi agli arbitri, le notificazioni si fanno direttamente presso le Amministrazioni.”

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