N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 8, L. 3 aprile 1979, n. 103, così recitava:

“Art. 25. - (Art. 4 primo e secondo comma R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 8 decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, convertito in legge con la legge 15 ottobre 1923, n. 2293) — È istituita una Commissione permanente per il personale Dell'Avvocatura dello Stato, composta dall'avvocato generale dello Stato che la presiede, dal vice avvocato generale dello Stato e dai tre sostituti avvocati generali più anziani. 

Quando si debba procedere alle nomine in conformità del l'art. 31 del presente testo unico fa parte della Commissione un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, designato dal Ministro per la grazia e giustizia. 

Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene nella Commissione come segretario ed ha voto consultivo.”

Dalla redazione