Articolo abrogato dall’art. 16 del D.M. 20/05/1992, n. 569 e dall’art. 13 del D.P.R. 30/06/1995, n. 418. Di seguito il testo dell’articolo abrogato:

Il locale destinato eventualmente a contenere batterie di accumulatori deve essere così predisposto ed ubicato che né esalazioni, né scoppi di gas tonante, né spargimento di liquidi per rottura di recipienti possano arrecare direttamente o indirettamente danni alla parte monumentale dell’edificio od alle collezioni od oggetti.”

Dalla redazione