Articolo abrogato dalla L. 06/08/1984, n. 425. L’articolo 59 così recitava:

“Art. 59.

I ricorsi contro i provvedimenti definitivi, amministrativi o disciplinari concernenti impiegati o agenti della Corte dei conti o comunque attinenti al rapporto d'impiego, si propongono alle sezioni riunite della Corte stessa nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione dei provvedimenti avvenuta nei modi stabiliti nel regolamento per il personale.

Ove il provvedimento impugnato interessi, oltre il ricorrente, altri impiegati o agenti, il ricorso deve essere loro notificato a cura del ricorrente e depositato, entro il termine di cui al precedente comma, nella segreteria delle sezioni riunite con la prova della eseguita notificazione.”

Dalla redazione